9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/25
Ricorso proposto il 12 novembre 2012 — Refrigue-confecções para o frio/UAMI — Fronsac SW et Sixty International (Refrigue for cold)
(Causa T-511/12)
2013/C 38/45
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Refrigue-confecções para o frio, Lda (Pinhal Novo, Portogallo) (rappresentanti: C. Bacchini e M. Mazzitelli, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fronsac SW e Sixty International SA (Lussemburgo, Lussemburgo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1 agosto 2012 nel procedimento R 2353/2010-2, nella parte in cui essa ha accolto l’opposizione alla registrazione del marchio Refrigue for Cold in contestazione per tutti i prodotti contestati nelle classi merceologiche 18 e 25;
—
condannare l’UAMI alla spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo continente gli elementi verbali «Refrigue for cold», per dei prodotti nelle classi 18, 24 e 25 — Richiesta di registrazione n. 5 486 725
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Fronsac SW e Sixty International SA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi comunitari e nazionali figurativi continenti l’elemento verbale «RefrigiWear» e marchio nazionale figurativo continente gli elementi verbali «This RefrigiWear», per dei prodotti nelle classi 3, 9, 14, 18 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Annullazione parziale de la decisione della divisione d’opposizione y rigetto parziale de la domanda di registrazione
Motivi dedotti:
—
Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009
—
Violazione dell’art. 75 del Regolamento n. 207/2009
—
Violazione dell’art. 76 del Regolamento n. 207/2009
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