23.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/15
Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012, causa F-51/10, Bermejo Garde/CESE
(Causa T-529/12 P)
2013/C 55/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)
Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 settembre 2012, causa F-51/10, nei limiti in cui (i) rigetta, in quanto irricevibili, le conclusioni volte all'annullamento di tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09, (ii) non statuisce sulle conclusioni volte ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di 1 000 euro a titolo di risarcimento danni e (iii) non statuisce sui motivi di fondo sollevati a sostegno delle prime conclusioni volte all'annullamento dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09;
—
di conseguenza,
—
accogliere le seconde e terze conclusioni della ricorrente in primo grado e, pertanto,
—
annullare tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09;
—
condannare il convenuto al pagamento di 1 000 euro a titolo di risarcimento del danno;
—
accogliere le prime conclusioni del ricorrente in primo grado sulla base dei motivi attinenti al merito da lui sollevati e, pertanto, annullare l'avviso di posto vacante n. 43/09 del CESE in ragione di tali medesimi motivi;
—
condannare il convenuto alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1)
Primo motivo, vertente su una violazione della condizione del rispetto del procedimento precontenzioso preliminare e su una violazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, poiché il Tribunale della funzione pubblica rigetta, in quanto irricevibile, il capo delle conclusioni del ricorrente volto all’annullamento di tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09.
2)
Secondo motivo, vertente su un diniego di giustizia, su una violazione del diritto fondamentale di accedere al giudice e su una violazione dell’obbligo di motivazione, non avendo statuito il Tribunale della funzione pubblica sul capo delle conclusioni del ricorrente volto al risarcimento del danno.
3)
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e su una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia, non avendo statuito il Tribunale della funzione pubblica sui motivi di fondo sollevati in primo grado a sostegno del capo delle conclusioni del ricorrente volto all'annullamento dell’avviso di posto vacante del CESE n. 43/09.
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