9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/26
Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — Optilingua/UAMI — Esposito (ALPHATRAD)
(Causa T-538/12)
2013/C 38/47
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Optilingua holding SA (Epalinges, Svizzera) (rappresentante: S. Rizzo, avocat)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Michele Esposito (Cava de’ Tirreni, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’8 ottobre 2012, nel procedimento R 444/2011-1;
—
condannare l’UAMI e Michele Esposito alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «ALPHATRAD», per servizi appartenenti alle classi 35, 38, 41 e 42 — marchio comunitario n. 617 316
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Esposito
Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di decadenza è accolta
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009
Full & Egal Universal Law Academy