23.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/19
Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Pensa Pharma/UAMI — Ferring and Farmaceutisk Lab Ferring (pensa)
(Causa T-546/12)
2013/C 55/33
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pensa Pharma, SA (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Esteve Sanz e M. González Gordon)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) e Farmaceutisk Lab Ferring A/S (Vanlose, Danimarca)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o ottobre 2012, procedimento R 1884/2011-5; e
—
condannare il convenuto e, se del caso, gli intervenienti al pagamento delle spese processuali nonché di quelle del procedimento dinanzi all’UAMI.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «pensa» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — registrazione comunitaria n. 4963542.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le domande di dichiarazione di nullità si fondavano sui motivi di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, e 53, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e sulla registrazione di marchio in Benelux n. 377513 del marchio denominativo «PENTASA» per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario per tutti i prodotti e i servizi contestati.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
—
violazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; e
—
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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