16.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/22
Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — North Drilling/Consiglio
(Causa T-552/12)
2013/C 46/39
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 2 della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, con cui si modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato;
—
annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato, e
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1)
Primo motivo, vertente sull’errore manifesto
—
Il primo motivo si basa sull’errore manifesto nella valutazione dei fatti su cui si fondano le disposizioni impugnate, in quanto sono prive di un reale fondamento fattuale e probatorio.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
—
Il secondo motivo si basa sulla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché le norme impugnate sono viziate, per quanto riguarda la North Drilling Co., da un’erronea motivazione che difetta di fondamento ed è generica e stereotipata.
3)
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela giurisdizionale
—
Il terzo motivo consiste nella violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, la mancanza di prova del motivo allegato e i diritti della difesa e di proprietà, in quanto non è stato rispettato l’obbligo di motivazione, che incide sugli altri diritti.
4)
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà
—
Il quarto motivo si basa sulla violazione del diritto di proprietà, poiché esso è stato limitato senza una reale giustificazione.
5)
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento
—
Il quinto motivo è basato sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la posizione competitiva della ricorrente è stata danneggiata senza che ve ne sia ragione.
6)
Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere
—
Il sesto motivo consiste nello sviamento di potere, poiché sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che, nell’adottare la misura sanzionatoria, si sono voluti raggiungere scopi diversi da quelli addotti dal Consiglio.
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