Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2012 –
ClientEarth / Consiglio
(causa T-62/12)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Parere redatto dal servizio legale del Consiglio riguardo ad una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione – Conferma del diniego di accesso integrale – Irricevibilità – Termine di ricorso – Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’articolo 263 TFUE – Atto confermativo»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione di diniego di accesso a documenti del Consiglio in seguito a una nuova richiesta – Decisione che non identifica elementi nuovi e che rinvia alla motivazione della prima decisione – Atto meramente confermativo – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, § 7, 6, § 1, 7 e 8, § 1) (v. punti 19-39)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera del Consiglio del 1° dicembre 2011, recante il riferimento 24/c/01/11, che nega alla ricorrente l’accesso integrale al parere redatto dal servizio legale del Consiglio (documento n. 6865/09) in merito al progetto di emendamento del Parlamento europeo alla proposta della Commissione europea di un regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L145, pag. 43).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre statuire sulle domande di intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
3)
La ClientEarth è condannata alle spese.
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