29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/15
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS
(Causa C-2/13) (1)
(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Capitolo 64 - Importazione di elementi necessari per la fabbricazione di calzature per attività sportiva - Voce 6404 - Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili - Voce 6406 - Parti di calzature - Regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclatura combinata - Oggetto incompleto o non finito che presenti le «caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito» - Oggetto «presentato smontato o non montato» - Note esplicative per l’interpretazione del sistema armonizzato - Operazioni di «montaggio» ad esclusione di qualsiasi «operazione di lavorazione tale da completare la fabbricazione degli elementi destinati ad essere assemblati»)
2014/C 93/24
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
Convenuta: Humeau Beaupreau SAS
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'articolo 2 a), della regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del paragrafo 7 delle note esplicative del sistema armonizzato — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Processo di fabbricazione di calzature — Operazioni di assemblaggio o operazioni di lavorazione atte a completare la fabbricazione
Dispositivo
La regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclatura combinata, che è costituita dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione vigente all’epoca dei fatti, deve essere interpretata nel senso che una tomaia, una suola esterna e una suola interna, in quanto oggetto presentato non montato dotato delle caratteristiche essenziali delle calzature, ricadono nella voce 6404 della citata nomenclatura combinata quando, successivamente all’importazione di tali elementi, debba essere inserito nella tomaia un contrafforte, e la suola esterna e la tomaia debbano subire un’operazione di cardatura ai fini del loro assemblaggio.
(1) GU C 71 del 9.3.2013.
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