19.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia
(Causa C-17/13) (1)
((Trasporti marittimi - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Nozione di «cabotaggio marittimo» - Servizi di crociera - Crociera con attraversamento della laguna di Venezia, del mare territoriale italiano e del fiume Po - Partenza e arrivo nello stesso porto))
2014/C 151/06
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH
Convenuto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Ambito di applicazione — Nozione di cabotaggio marittimo — Servizio di crociera — Partenza e arrivo dei passeggeri in uno stesso porto dopo aver effettuato scali in altri porti
Dispositivo
Un servizio di trasporto marittimo consistente in una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto dello Stato membro in cui essa è effettuata rientra nella nozione di «cabotaggio marittimo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).
(1) GU C 86 del 23.3.2013.
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