15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/9
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense — Italia) — Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
(Cause riunite C-58/13 e C-59/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Accesso alla professione di avvocato - Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro - Abuso del diritto))
2014/C 315/12
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio Nazionale Forense
Parti
Ricorrenti: Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)
Convenuto: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
Dispositivo
1)
L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.
2)
L’analisi della seconda questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 3 della direttiva 98/5.
(1) GU C 147 del 25.5.2013.
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