29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma — Italia) — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico
(Causa C-69/13) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali - Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno - Recupero - Quantificazione dell’importo da recuperare - Ruolo del giudice nazionale - Presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della sua decisione - Principio di leale cooperazione)
2014/C 93/27
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile di Roma
Parti
Ricorrente: Mediaset SpA
Convenuto: Ministero dello Sviluppo Economico
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile di Roma — Recupero di aiuti di Stato illegali — Quantificazione dell’importo da recuperare — Decisione della Commissione che fissa criteri per la determinazione di tale importo — Sentenza della Corte che riconosce al giudice nazionale la facoltà di valutare l’adeguatezza dei criteri fissati dalla Commissione — Portata del potere discrezionale del giudice nazionale
Dispositivo
1)
Se, al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione, di contro lo stesso non è vincolato dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell’ambito dell’esecuzione della decisione in questione. Tuttavia, considerato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il giudice nazionale deve tenere conto di tali prese di posizione come elemento di valutazione nell’ambito della controversia di cui è investito.
2)
Il giudice nazionale, in sede di determinazione esatta degli importi degli aiuti da recuperare e qualora la Commissione europea, nella sua decisione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno, non abbia identificato i singoli beneficiari di tali aiuti né determinato con precisione gli importi da restituire, può concludere, senza con ciò rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione europea né l’obbligo di restituzione degli aiuti in questione, che l’importo dell’aiuto da restituire è pari a zero quando ciò derivi dai calcoli effettuati sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti portati alla sua conoscenza.
(1) GU C 147 del 25.5.2013.
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