10.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 175/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — GSV kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Causa C-74/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Codici TARIC 7019590010 e 7019590090 - Regolamenti che istituiscono dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Cina - Versioni linguistiche divergenti - Obblighi di versamento di dazi antidumping))
2014/C 175/12
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: GSV kft
Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Interpretazione del considerando 14 e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 43, pag. 9) — Esenzione di dazi antidumping sulle importazioni di tessuti di fibra di vetro che non rientrano nella descrizione della sottovoce TARIC 7019590010 come emerge dai regolamenti pubblicati nella lingua dell'importatore — Merce classificabile in tale sottovoce secondo altre versioni linguistiche
Dispositivo
1)
La tariffa integrata delle Comunità europee, istituita all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, deve essere interpretata nel senso che possono rientrare nel suo codice 7019 59 00 10 prodotti quali quelli descritti dal giudice del rinvio, costituiti segnatamente da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di dimensioni di 4 × 4 mm, di peso superiore a 35 g/m2, e destinati al settore edile.
2)
Il fatto che il prodotto interessato dalla dichiarazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale, pur rispondendo alle caratteristiche previste dal codice 7019 59 00 10 della tariffa integrata delle Comunità europee e riprodotte dai regolamenti che lo assoggettano a dazi antidumping, non corrisponda alla denominazione formulata in tale codice e in tali regolamenti come pubblicati nella lingua dello Stato membro di origine del dichiarante e su cui quest’ultimo si è esclusivamente fondato nella sua dichiarazione non è idoneo a comportare l’annullamento della sua classificazione doganale in detto codice effettuata dalle autorità doganali in base a tutte le altre versioni linguistiche del medesimo codice e di detti regolamenti.
(1) GU C 164 dell’8.6.2013.
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