25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/10
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — SEK Zollagentur GmbH/Hauptzollamt Gießen
(Causa C-75/13) (1)
((Unione doganale e tariffa doganale comune - Sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi doganali all’importazione - Nascita dell’obbligazione doganale))
2014/C 282/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: SEK Zollagentur GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Gießen
Dispositivo
1)
Gli articoli 50 e 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una merce posta in custodia temporanea deve considerarsi sottratta al controllo doganale se essa è dichiarata in regime di transito comunitario esterno, ma non lascia il deposito e non è presentata all’ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito sono presentati a quest’ultimo.
2)
L’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in caso di sottrazione di una merce al controllo doganale, la persona che, in quanto speditore autorizzato, ha vincolato tale merce al regime doganale del transito comunitario esterno è un debitore ai sensi della disposizione in parola.
(1) GU C 147 del 25.5.2013.
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