17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/8
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Philippe Gruslin/Beobank SA, già Citibank Belgium SA
(Causa C-88/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - Direttiva 85/611/CEE - Articolo 45 - Nozione di «pagamenti ai partecipanti» - Consegna dei certificati di quote nominative ai partecipanti))
2014/C 409/11
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Philippe Gruslin
Convenuta: Beobank SA, già Citibank Belgium SA
Dispositivo
L’obbligo previsto dall’articolo 45 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, secondo il quale un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari che commercializza le sue quote nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato è tenuto ad assicurare i pagamenti ai partecipanti nello Stato membro di commercializzazione, dev’essere interpretato nel senso che non ricomprende la consegna ai partecipanti di certificati rappresentativi di quote che si trovino iscritte a loro nome nel registro dei detentori delle quote tenuto dall’emittente.
(1) GU C 147 del 25.5.2013.
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