29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
(Causa C-98/13) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1383/2003 - Misure dirette ad impedire l’immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative - Articolo 2 - Ambito di applicazione del regolamento - Vendita, a partire da uno Stato terzo, tramite Internet, di un orologio contraffatto per uso personale a un privato residente in uno Stato membro - Sequestro dell’orologio ad opera delle autorità doganali al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro - Regolarità del sequestro - Presupposti - Condizioni concernenti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 4 - Distribuzione al pubblico - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5 - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9 - Uso nel commercio)
2014/C 93/28
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti
Ricorrente: Martin Blomqvist
Convenute: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Misure dirette a impedire l’immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative — Privato, residente in uno Stato membro, che ha acquistato sul sito Internet di un venditore di uno Stato terzo un orologio contraffatto per uso personale — Sequestro di detto orologio, spedito all’acquirente per posta, e sospensione dello svincolo dell’orologio da parte delle autorità di detto Stato membro
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo goda, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare dal predetto regolamento per il solo fatto che detta merce è stata acquistata. A tal fine non è necessario, in aggiunta, che la merce di cui trattasi sia stata oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori di tale medesimo Stato.
(1) GU C 129 del 4.5.2013.
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