4.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 253/10
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken
(Causa C-105/13) (1)
([Agricoltura - Politica agricola comune - Regime unico di pagamento - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articoli 34, 36 e 137 - Diritti all’aiuto - Base di calcolo - Premi versati per il bestiame e parcelle detenute dall’agricoltore durante il periodo di riferimento - Modifica delle modalità d’individuazione della superficie delle parcelle agricole - Riduzione del numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto - Domanda dell’agricoltore in vista dell’ottenimento di una riduzione del numero e di un aumento del valore unitario dei suoi diritti all’aiuto - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Articolo 73 bis, paragrafo 2 bis - Ammissibilità])
2014/C 253/13
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: P.J. Vonk Noordegraaf
Convenuta: Staatssecretaris van Economische Zaken
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretazione degli articoli 34, 36 e 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16) — Regimi di sostegno diretto — Regime di pagamento unico — Agricoltore che ha ottenuto nel 2006 diritti a pagamento, acquisiti in base alla sua produzione al di fuori del suolo e delle parcelle a lui appartenenti — Metodo di individuazione delle parcelle successivamente modificato — Diminuzione di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto
Dispositivo
L’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2009 della Commissione dell’8 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che i diritti all’aiuto di un agricoltore devono essere oggetto di un nuovo calcolo qualora, nell’ambito della determinazione iniziale dei suoi diritti all’aiuto, l’importo di riferimento di tale agricoltore sia stato diviso per un numero troppo elevato di ettari in ragione delle modalità di individuazione della superficie delle parcelle agricole applicate all’epoca dallo Stato membro interessato. L’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, non è applicabile a una rettifica ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004.
(1) GU C 147 del 25.5.2013.
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