10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/10
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding — Germania) — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH/Tetyana Bonchyk (C-120/13)
(Cause riunite C-119/13 e C-120/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Insussistenza di notificazione valida - Effetti - Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva - Opposizione - Riesame in casi eccezionali - Termini))
2014/C 395/12
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Wedding
Parti
Ricorrenti: eco cosmetics GmbH & Co. KG (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH (C-120/13)
Convenute: Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Tetyana Bonchyk (C-120/13)
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del medesimo regolamento non sono applicabili quando risulti che un’ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del citato regolamento.
Quando siffatta irregolarità venga alla luce soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciare detta irregolarità, la quale deve, qualora debitamente dimostrata, determinare l’invalidità di tale dichiarazione di esecutività.
(1) GU C 164 dell’8.6.2013.
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