23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C-131/13), T BV (C-163/13), T Mobile Phone’s BV (C-164/13)/Staatssecretaris van Financiën
(Cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13) (1)
((Rinvii pregiudiziali - IVA - Sesta direttiva - Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri - Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità - Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo - Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione - Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso - Assenza di disposizioni di diritto nazionale))
(2015/C 065/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: Staatssecretaris van Financiën (C-131/13), T BV (C-163/13), T Mobile Phone’s BV (C-164/13)
Convenuti: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C-131/13), Staatssecretaris van Financiën (C-163/13 e C-164/13)
Dispositivo
1)
Le questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden nelle cause C-163/13 e C-164/13 sono irricevibili.
2)
La sesta direttiva 77/388/CEE, del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva, 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni.
3)
La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.
(1) GU C 171 del 15.6.2013.
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