12.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/6
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern
(Causa C-137/13) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici - Regolamento (CE) n. 889/2008 - Articolo 27, paragrafo 1, lettera f) - Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti - Divieto di utilizzare i minerali, le vitamine, gli amminoacidi e i micronutrienti in mancanza di prescrizione normativa - Aggiunta di gluconato ferroso e di vitamine a una bevanda biologica - Uso di minerali, vitamine, amminoacidi e micronutrienti - Quantità richieste perché sia permessa la vendita come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute, o come prodotto alimentare destinato a un’alimentazione particolare])
(2015/C 007/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parti
Ricorrente: Herbaria Kräuterparadies GmbH.
Convenuto: Freistaat Bayern
Dispositivo
L’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, deve essere interpretato nel senso che l’impiego di una sostanza oggetto di tale disposizione è previsto per la legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell’Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest’ultimo imponga direttamente l’aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest’ultimo possa essere commercializzato in generale. L’impiego di una siffatta sostanza non è previsto per la legge, ai sensi della citata disposizione, quando un prodotto alimentare è commercializzato come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute o come prodotto alimentare destinato ad un’alimentazione particolare, nonostante ciò implichi che, per rispettare le disposizioni relative all’incorporazione delle sostanze nei prodotti alimentari che figurano, rispettivamente,
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nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008,
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nei regolamenti (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, nonché
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nella direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, e nel regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte agli scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare,
tale prodotto alimentare debba contenere una quantità determinata della sostanza di cui trattasi.
(1) GU C 171 del 15.6.2013.
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