19.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Annett Altmann e a./Frank Schmitt
(Causa C-140/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2004/39/CE - Articolo 54 - Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza finanziaria - Informazioni riguardanti un’impresa d’investimento fraudolenta e in liquidazione giudiziale))
(2015/C 016/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrenti: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele
Convenuta: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
con l’intervento di: Frank Schmitt
Dispositivo
L’articolo 54, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un’autorità di vigilanza nazionale può invocare, nell’ambito di un procedimento amministrativo, l’obbligo di mantenere il segreto professionale nei confronti di una persona che, in un caso non rientrante nel diritto penale o in un procedimento civile o commerciale, le ha richiesto l’accesso alle informazioni riguardanti un’impresa d’investimento attualmente soggetta alla liquidazione giudiziale, quand’anche il modello commerciale principale di tale impresa sia consistito in una frode di ampia portata volta a truffare consapevolmente gli investitori e vari responsabili di tale impresa siano stati condannati a pene detentive.
(1) GU C 156 dell’1.6.2013.
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