10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/«Kintra» UAB
(Causa C-157/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «azione derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa» - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) - Nozione di «fallimento» - Azione di pagamento di un credito esperita dal curatore - Credito sorto da un trasporto internazionale di merci - Rapporti tra i regolamenti nn. 1346/2000 e 44/2001 e la convenzione concernente il trasporto internazionale di merci su strada (CMR)))
2014/C 395/13
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: Nickel & Goeldner Spedition GmbH
Convenuta:«Kintra» UAB
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, l’azione di pagamento di un credito fondato sulla fornitura di servizi di trasporto, esperita dal curatore di un’impresa in fallimento, designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta in uno Stato membro e diretta contro il beneficiario di tali servizi, stabilito in un altro Stato membro.
2)
L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui una controversia rientri nell’ambito di applicazione sia di tale regolamento sia della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, uno Stato membro può, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dall’articolo 31, paragrafo 1, di tale convenzione.
(1) GU C 156 dell’1.6.2013.
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