3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/38
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Constitutionnel — Francia) — Jeremy F/Premier ministre
(Causa C-168/13 PPU) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Regola della specialità - Domanda di estensione del mandato d’arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro - Decisione di assenso dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione - Ricorso sospensivo - Ammissibilità)
2013/C 225/65
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil Constitutionnel
Parti
Ricorrente: Jeremy F
Convenuto: Premier ministre
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil Constitutionnel — Interpretazione degli articoli 27 e 28 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Estensione degli effetti del mandato d’arresto europeo — Esistenza di un ricorso (impugnazione) nello Stato richiesto contro la decisione dell'autorità giudiziaria d’esecuzione, nel caso di specie la sezione istruttoria di una corte d’appello — Termine di 30 giorni
Dispositivo
Gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro stessa.
(1) GU C 156 del 1.6.2013.
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