10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/15
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea
(Causa C-197/13 P) (1)
((Impugnazione - Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Adozione della decisione da parte della Commissione europea - Esistenza di un termine - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))
2014/C 395/17
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Spagna/Commissione (T-540/10, EU:T:2013:47) è annullata.
2)
La decisione C (2010) 6154 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-A» (CCI 2001.ES.16.C.PT.005), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.008), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI-A e XI-B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.009), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-C» (CCI 2001.ES.16.C.PT.010), è annullata.
3)
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.
(1) GU C 178 del 22.6.2013
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