24.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 421/10
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e a.
(Causa C-205/13) (1)
((Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) - Diniego o nullità della registrazione - Marchio tridimensionale - Sedia da bambino regolabile «Tripp Trapp» - Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto - Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto))
2014/C 421/13
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Hauck GmbH & Co. KG
Convenuti: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S
Dispositivo
1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti.
2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della prima direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali. La percezione della forma del prodotto da parte del pubblico di riferimento costituisce solo uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui trattasi.
3)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che gli impedimenti alla registrazione di cui al primo e al terzo trattino di tale disposizione non possono applicarsi in maniera combinata.
(1) GU C 189 del 29.6.2013.
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