24.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 421/12
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof te beroep te Brussel — Belgio) — Orgacom BVBA/Vlamse Landmaatschappij
(Causa C-254/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tasse di effetto equivalente a un dazio doganale - Imposizioni interne - Prelievo all’importazione di effluenti di allevamento importati nella Regione fiamminga - Articoli 30 TFUE e 110 TFUE - Prelievo dovuto dall’importatore - Prelievi differenti a seconda che gli effluenti di allevamento siano importati o siano originari della Regione fiamminga))
2014/C 421/15
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof te beroep te Brussel
Parti
Ricorrente: Orgacom BVBA
Convenuta: Vlamse Landmaatschappij
Dispositivo
L’articolo 30 TFUE osta a un dazio, come quello di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto della Regione fiamminga del 23 gennaio 1991, sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento provocato dai concimi, come modificato dal decreto del 28 marzo 2003, che è applicabile soltanto alle importazioni nella Regione fiamminga di eccedenze di effluenti di allevamento e di altri concimi, che è dovuto dall’importatore, mentre la tassa sulle eccedenze di concimi prodotti all’interno del territorio fiammingo è dovuta dal produttore, e che è calcolato secondo modalità diverse da quelle che disciplinano il calcolo di quest’ultima tassa. Al riguardo, è irrilevante che lo Stato membro dal quale le eccedenze di effluenti sono importate nella Regione fiamminga applichi una riduzione della tassazione in caso di esportazione di tali eccedenze verso altri Stati membri.
(1) GU C 207 del 20.7.2013.
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