4.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 253/11
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — I/Health Service Executive
(Causa C-255/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 19, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 11 - Cittadino di uno Stato membro assicurato nello Stato di residenza - Sopravvenienza di una malattia grave e improvvisa durante le vacanze in un altro Stato membro - Persona obbligata a rimanere in tale secondo Stato per undici anni a motivo della sua malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche in prossimità del luogo in cui essa abita - Fornitura di prestazioni in natura in tale secondo Stato membro - Nozioni di «residenza» e di «dimora»))
2014/C 253/14
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrente: I
Convenuto: Health Service Executive
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Nozione di «residente» in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente — Cittadino di uno Stato membro che, da 11 anni, si trova in una grave condizione di salute che si è manifestata per la prima volta in occasione di una vacanza in un secondo Stato membro — Cittadino costretto a restare nel territorio del secondo Stato membro a causa del suo stato di salute
Dispositivo
L’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell’Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest’ultimo Stato membro qualora il centro principale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro principale degli interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto della volontà di quest’ultimo, come emerge da tali fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.
(1) GU C 189 del 29.6.2013.
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