15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana) — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
(Causa C-272/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale - Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito - Inosservanza - Obbligo di versare l’IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile))
2014/C 315/23
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana
Parti
Ricorrente: Equoland Soc. coop. arl
Convenuta: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
Dispositivo
1)
L’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall’articolo 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.
2)
La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.
(1) GU C 207 del 20.7.2013.
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