17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/14
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Cipro) — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis
(Causa C-291/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/31/CE - Ambito di applicazione - Causa per diffamazione))
2014/C 409/20
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Eparchiako Dikastirio Lefkosias
Parti
Ricorrente: Sotiris Papasavvas
Convenuti: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis
Dispositivo
1)
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «servizi della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione, ricomprende servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore è remunerato non dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali che appaiono su un sito Internet.
2)
La direttiva 2000/31 non osta, in un procedimento come quello principale, all’applicazione di un regime di responsabilità civile per diffamazione.
3)
I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non riguardano il caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale venga pubblicata la versione on line di un giornale, ove detta casa editrice sia peraltro retribuita con i proventi derivanti da pubblicità commerciali diffuse su tale sito, qualora sia a conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse, a prescindere dal fatto che l’accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento.
4)
I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 sono applicabili nel contesto di una controversia tra privati vertente sulla responsabilità civile per diffamazione, ove ricorrano le condizioni previste da detti articoli.
5)
Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non consentono al prestatore di un servizio della società dell’informazione di opporsi alla proposizione di un’azione giudiziaria di responsabilità civile nei suoi confronti e, conseguentemente, all’adozione di misure provvisorie da parte di un giudice nazionale. I limiti alla responsabilità previsti da tali articoli possono essere invocati dal prestatore conformemente alle disposizioni di diritto nazionale che ne garantiscono la trasposizione o, in loro assenza, ai fini della sua interpretazione conforme. Di contro, nel contesto di una controversia come quella oggetto del procedimento principale, la direttiva 2000/31 non può, di per sé, istituire obblighi in capo a un singolo e non può pertanto essere invocata, di per sé, nei suoi confronti.
(1) GU C 207 del 20.7.2013.
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