25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/13
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE
(Causa C-314/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Deroghe - Pagamento di onorari per servizi legali - Potere discrezionale dell’autorità nazionale competente - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Incidenza dell’origine illegale dei fondi - Insussistenza))
2014/C 282/18
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrenti: Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Convenuti: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE
Dispositivo
1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, come modificato dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011 e dal regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente si pronuncia su una domanda di deroga presentata conformemente a tale disposizione ai fini di proporre un ricorso per contestare la legalità di misure restrittive inflitte dall’Unione europea, essa non dispone di un potere discrezionale assoluto, ma deve esercitare le sue competenze nel rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del carattere indispensabile della rappresentanza da parte di un avvocato per proporre un siffatto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
L’autorità nazionale competente ha il diritto di verificare che i fondi di cui si chiede lo svincolo siano destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali. Essa può inoltre fissare le condizioni che ritiene adeguate per garantire, in particolare, che l’obiettivo della sanzione inflitta non sia mancato e che non si abusi della deroga concessa.
2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 84/2011 e dal regolamento n. 588/2011, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un congelamento di fondi e di risorse economiche è fondato su detto regolamento, una deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nella prospettiva di retribuire servizi legali deve essere valutata in conformità a tale disposizione, che non contiene alcuna allusione all’origine dei fondi e alla loro eventuale acquisizione illegale.
(1) GU C 233 del 10.8.2013.
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