26.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 159/10
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH
(Causa C-319/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Energia - Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori - Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 - Responsabilità dei distributori - Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento - Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento e di procurarsi un’etichetta successivamente))
2014/C 159/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Thüringer Oberlandesgericht
Parti
Ricorrente: Udo Rätzke
Convenuto: S+K Handels GmbH
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretazione dell’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 ottobre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314, pag. 64) — Sfera di applicazione ratione temporis — Obbligo del distributore di verificare che ogni televisore, nel punto di vendita, rechi l’etichetta, rimessa dai fornitori, indicante il consumo di energia — Televisori forniti al distributore, senza etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento
Dispositivo
L’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.
(1) GU C 260 del 7.9.2013.
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