25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/14
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Аdministrativen sad — Burgas — Bulgaria) — Lukoyl Neftohim Burgas AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt «Pristanishte Burgas Tsentar» pri Mitnitsa Burgas
(Causa C-330/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Merce descritta come «olio pesante, olio lubrificante o altro olio destinato a subire un trattamento definito» - Voci 2707 e 2710 - Costituenti aromatici e costituenti non aromatici - Relazione tra la nomenclatura combinata e il sistema armonizzato))
2014/C 282/19
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Аdministrativen sad — Burgas
Parti
Ricorrente: Lukoyl Neftohim Burgas AD
Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt «Pristanishte Burgas Tsentar» pri Mitnitsa Burgas
Dispositivo
1)
Il criterio da prendere in considerazione per classificare un prodotto con caratteristiche quali quelle del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 2707 o nella voce 2710 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, è il tenore in peso dei costituenti aromatici rispetto ai costituenti non aromatici.
2)
I termini «costituenti aromatici» che figurano nel capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, devono essere interpretati come aventi un significato più ampio rispetto ai termini «idrocarburi aromatici».
3)
Spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali stabilire quale sia il metodo più appropriato per determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto allo scopo di classificarlo nella voce 2707 o nella voce 2710 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011.
4)
Il punto 1 delle note esplicative della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 di tale nomenclatura deve essere interpretato come non esaustivo, di modo che un prodotto rientrante nella voce 2707 di detta nomenclatura combinata, ma che non può essere classificato in una sottovoce precisa, dovrà essere classificato nella sottovoce 2707 99 99 della nomenclatura medesima.
(1) GU C 245 del 24.8.2013.
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