15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres
(Causa C-338/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 4, paragrafo 5 - Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento - Interpretazione conforme))
2014/C 315/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Marjan Noorzia
Convenuto: Bundesministerin für Inneres
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.
(1) GU C 233 del 10.8.2013.
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