25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-377/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Nozione di «giurisdizione di uno Stato membro» - Tribunal Arbitral Tributário - Direttiva 69/335/CEE - Articoli 4 e 7 - Aumento del capitale sociale di una società di capitali - Imposta di bollo in vigore alla data del 1o luglio 1984 - Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito))
2014/C 282/21
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
Gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafi 1 et 2, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che essi si oppongono alla reintroduzione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta sui conferimenti sulle operazioni di aumento del capitale sociale di cui alla prima di tali disposizioni, che erano assoggettate ad un’imposta siffatta alla data del 1o luglio 1984, ma successivamente sono state esentate da tale imposta.
(1) GU C 274 del 21.9.2013.
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