22.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 205/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(Causa C-382/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 13, paragrafo 2, e 17 - Lavoro occasionale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza - Legislazione applicabile - Rifiuto di concedere assegni familiari e riduzione della pensione di vecchiaia da parte dello Stato di residenza))
(2015/C 205/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrenti: C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg
Convenuto: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Dispositivo
1)
L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, come modificato, e che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge un’attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge.
2)
L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e novellato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non osta a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli assegni familiari di quest’ultimo Stato.
(1) GU C 274 del 21.9.2013.
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