15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — procedimento promosso dalla Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
(Causa C-388/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Informazione errata fornita da un’impresa di telecomunicazioni ad un abbonato che ha causato costi aggiuntivi a quest’ultimo - Qualificazione come «pratica commerciale ingannevole»))
(2015/C 198/04)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti del procedimento principale
Ricorrente: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Con l’intervento di: UPC Magyarország Kft.
Dispositivo
1)
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che la comunicazione, da parte di un professionista a un consumatore, di un’informazione errata, come quella di cui al procedimento principale, dev’essere qualificata come «pratica commerciale ingannevole», ai sensi di tale direttiva, anche qualora tale comunicazione abbia riguardato un solo consumatore.
2)
La direttiva 2005/29 dev’essere interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale sleale soddisfi tutti i criteri indicati all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre ulteriormente verificare se una pratica siffatta sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva, perché tale pratica possa legittimamente essere ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.
(1) GU C 304 del 19.10.2013.
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