20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/4
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona — Spagna) — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial
(Causa C-392/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Nozione di «stabilimento» - Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati))
(2015/C 236/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona
Parti
Ricorrente: Andrés Rabal Cañas
Convenuta: Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che introduca come sola unità di riferimento l’impresa e non lo stabilimento, qualora l’applicazione di tale criterio abbia la conseguenza di ostacolare la procedura di informazione e di consultazione prevista agli articoli da 2 a 4 della medesima direttiva, mentre, se si utilizzasse come unità di riferimento lo stabilimento, i licenziamenti di cui trattasi dovrebbero essere qualificati come «licenziamento collettivo», alla luce della definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della stessa direttiva.
2)
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che, per verificare se siano stati effettuati «licenziamenti collettivi» ai sensi di detta disposizione, non si deve tener conto delle cessazioni individuali di contratti di lavoro stipulati a tempo determinato o per un compito determinato, nel caso in cui tali cessazioni avvengano alla data di scadenza del contratto di lavoro o alla data di espletamento di tale compito.
3)
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che, per constatare l’esistenza di licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro stipulati a tempo determinato o per un compito determinato, non è necessario che la causa di tali licenziamenti collettivi derivi da un medesimo contesto di assunzione collettiva per la stessa durata o lo stesso compito.
(1) GU C 260 del 7.9.2013.
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