17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Ministerstvo práce a sociálních věcí/B.
(Causa C-394/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 - Legislazione nazionale applicabile - Determinazione dello Stato membro competente per la concessione di una prestazione familiare - Situazione in cui il lavoratore migrante nonché la sua famiglia vivono in uno Stato membro in cui hanno il loro centro di interessi e in cui è stata percepita una prestazione familiare - Domanda di prestazione familiare nello Stato membro di origine dopo l’estinzione del diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza - Normativa nazionale dello Stato membro di origine che prevede la concessione di siffatte prestazioni a chiunque abbia un domicilio registrato in tale Stato))
2014/C 409/22
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Convenuto: B
Dispositivo
1)
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e segnatamente il suo articolo 13, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro. L’articolo 13 del regolamento in parola deve essere interpretato nel senso che essa osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest’ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro.
2)
Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e segnatamente il suo articolo 11, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro.
(1) GU C 260 del 7.9.2013
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