10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — «Baltlanta» UAB/Lietuvos valstybė
(Causa C-410/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fondi strutturali - Coesione economica, sociale e territoriale - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Articolo 38 - Regolamento (CE) n. 2792/1999 - Articolo 19 - Pesca - Procedimento giudiziario a livello nazionale - Obbligo dello Stato membro di adottare le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione relativa alla concessione del contributo in esito al procedimento giudiziario))
2014/C 395/23
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parti
Ricorrente:«Baltlanta» UAB
Convenuto: Lietuvos valstybė
Con l’intervento di: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Dispositivo
L’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, nonché le sezioni 6 e 7 degli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali, adottati con decisione della Commissione COM(2006)3424 definitivo, del 1o agosto 2006, devono essere interpretati nel senso che essi non obbligano le autorità pubbliche interessate né ad informare la Commissione europea della pendenza di un procedimento giudiziario vertente su una decisione amministrativa relativa all’ammissibilità di una domanda di contributo finanziario, come quella in esame nel procedimento principale, né ad adottare le misure necessarie al fine di riservare i fondi previsti per il suddetto contributo e la cui concessione forma oggetto del suddetto procedimento, fino a quando la questione relativa a tale concessione sia stata definitivamente decisa.
(1) GU C 284 del 28.9.2013.
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