21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-425/13) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia - Direttive di negoziato - Comitato speciale - Articoli 13, paragrafo 2, TUE, 218, paragrafi da 2 a 4, TFUE e 295 TFUE - Equilibrio istituzionale))
(2015/C 311/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e F. Castillo de la Torre, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e D. Warin, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Michoel, M. Moore e J.-P. Hix, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e E. Ruffer, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, L. Volck Madsen e U. Melgaard, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e B. Beutler, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, G. de Bergues, F. Fize e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e M. de Ree, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg e C. Hagerman, agenti), Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e M. Holt, agenti, assistiti da J. Holmes e B. Kennelly, barristers)
Dispositivo
1)
Sono annullati, sotto la sezione A, intitolata «Procedura di negoziato», dell’allegato della decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni attuato in Australia:
—
la seconda frase del punto 1 di tale sezione A, ai sensi della quale «[s]e necessario, nell’ambito del comitato speciale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure nell’ambito del Consiglio, sono stabilite posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione», e
—
al punto 3 di detta sezione, i termini «e di stabilire posizioni di negoziato».
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento che ha dato luogo all’ordinanza Commissione/Consiglio (C-425/13, EU:C:2014:91).
4)
Il Parlamento europeo nonché la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 274 del 21.9.2013.
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