24.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 421/15
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances
(Causa C-446/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) - Determinazione del luogo di una cessione di beni - Fornitore stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’acquirente - Trasformazione del bene nello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente))
2014/C 421/20
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Fonderie 2A
Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che il luogo della cessione di un bene, venduto da una società stabilita in uno Stato membro ad un acquirente stabilito in un altro Stato membro, e sul quale il venditore ha fatto realizzare, ad opera di un prestatore stabilito in quest’altro Stato membro, lavori di rifinitura volti a rendere tale bene atto alla cessione, prima di farlo spedire dal suddetto prestatore a destinazione dell’acquirente, deve reputarsi situato nello Stato membro in cui quest’ultimo è stabilito.
(1) GU C 304 del 19.10.2013.
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