7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-461/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Politica dell’Unione europea nel settore dell’acqua - Direttiva 2000/60/CE - Articolo 4, paragrafo 1 - Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali - Deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale - Progetto di riassetto di una via navigabile - Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che produca un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale - Criteri determinanti per valutare l’esistenza di un deterioramento dello stato di un corpo idrico))
(2015/C 294/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Con l’intervento di: Freie Hansestadt Bremen
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti — salvo concessione di una deroga — a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva.
2)
La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i).
(1) GU C 352 del 30.11.2013.
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