4.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 146/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Europäische Schule München/Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O’Leary (C-465/13)
(Cause riunite C-464/13 e C-465/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Statuto delle scuole europee - Competenza della camera dei ricorsi delle scuole europee a pronunciarsi su un contratto di lavoro a tempo determinato concluso tra una scuola europea e un docente non assegnato né comandato da uno Stato membro))
(2015/C 146/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Europäische Schule München
Convenute: Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O’Leary (C-465/13)
Dispositivo
1)
L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, dev’essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati in tale disposizione, al contrario del personale amministrativo e tecnico, che ne è escluso.
2)
L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra la scuola e il docente a orario ridotto, sia considerato un atto lesivo di quest’ultimo.
3)
L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un atto adottato dal direttore di una scuola europea nell’esercizio delle sue funzioni rientri, in linea di principio, nell’ambito di applicazione di tale disposizione. I punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto delle scuole europee assunti tra il 1o settembre 1994 e il 31 agosto 2011, devono essere interpretati nel senso che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e tale direttore, rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee.
(1) GU C 336 del 16.11.2013.
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