8.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 439/11
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-492/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 1 - Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie - Acquirente non identificato ai fini dell’IVA - Obbligo del venditore di accertare l’autenticità della firma dell’acquirente o del suo rappresentante - Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento - Effetto diretto))
(2014/C 439/15)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Traum EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositivo
1)
Gli articoli 138, paragrafo 1, e 139, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, in circostanze come quelle del procedimento principale, l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria perché l’acquirente non era identificato ai fini di tale imposta in un altro Stato membro e il fornitore non ha dimostrato né l’autenticità della firma figurante sui documenti prodotti per corroborare la sua dichiarazione di cessione asseritamente esentata, né che la persona che ha sottoscritto tali documenti in nome dell’acquirente avesse facoltà di rappresentare quest’ultimo, laddove le prove che giustificano il diritto all’esenzione prodotte dal fornitore per corroborare la sua dichiarazione erano conformi all’elenco di documenti, stabilito dal diritto nazionale, da presentare alla suddetta amministrazione e, in un primo tempo, sono state da quest’ultima accettate quali prove giustificative. Tale circostanza deve essere verificata dal giudice del rinvio.
2)
L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che è dotato di effetto diretto, cosicché può essere invocato dai soggetti passivi dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato al fine di ottenere un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria.
(1) GU C 344 del 23.11.2013.
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