27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/11
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin/Tekniq, che agisce per conto di pour ENCO A/S — VVS
(Causa C-515/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Disparità di trattamento fondata sull’età - Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale))
(2015/C 138/13)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di pour Poul Landin
Convenuta: Tekniq, che agisce per conto di ENCO A/S — VVS
Dispositivo
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie.
(1) GU C 359 del 7.12.2013.
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