22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA/Province de Namur
(Causa C-517/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 97/13/CE - Articoli 4 e 11 - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 6 - Condizioni che possono essere apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e obblighi specifici - Articolo 13 - Contributo per il diritto di installare strutture - Ambito di applicazione - Normativa provinciale - Tassa sui piloni e/o impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile))
(2016/C 068/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Namur
Parti
Ricorrente: Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA
Convenuta: Province de Namur
Dispositivo
Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una tassa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile.
(1) GU C 352 del 30.11.2013.
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