15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Lourdes Cachaldora Fernández/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Causa C-527/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di trattamento in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4 - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale - Calcolo delle prestazioni - Sistema di integrazione delle lacune contributive - Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno))
(2015/C 198/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Lourdes Cachaldora Fernández
Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.
2)
L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nel suo campo di applicazione una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.
(1) GU C 9 dell’11.1.2014.
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