8.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 439/12
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover
(Causa C-541/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Sottovoce 3822 - Nozione di «reattivi per diagnostica o da laboratorio» - Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata))
(2014/C 439/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Douane Advies Bureau Rietveld
Convenuto: Hauptzollamt Hannover
Dispositivo
La voce 3822 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, dev’essere interpretata nel senso che indicatori di temperatura, come i prodotti commercializzati con i nomi di «WarmMark» e di «ColdMark», i quali, per effetto di una modificazione della colorazione derivante dalla variazione del volume dei liquidi in essi contenuti, indicano, in modo irreversibile, se sia stata raggiunta una temperatura superiore o inferiore ad una determinata soglia, non rientrano in tale voce.
(1) GU C 9 dell’11.1.2014.
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