20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/9
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens
(Causa C-543/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 27 - Allegato VI, rubrica R, punto 1, lettere a) e b) - Nozione di «pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri» - Prestazioni in natura - Attribuzione retroattiva di una pensione ai sensi della normativa dello Stato membro di residenza - Beneficio di prestazioni sanitarie assoggettato al requisito della sottoscrizione di un’assicurazione malattia obbligatoria - Dichiarazione di non assicurazione ai sensi della normativa relativa all’assicurazione malattia obbligatoria dello Stato membro di residenza - Conseguente assenza di obbligo contributivo in tale Stato membro - Revoca retroattiva di tale dichiarazione - Impossibilità di affiliarsi retroattivamente a un’assicurazione malattia obbligatoria - Interruzione della copertura del rischio di malattia da parte di detta assicurazione - Effetto utile del regolamento n. 1408/71))
(2015/C 236/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Convenuto: E. Fischer-Lintjens
Dispositivo
L’articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, in combinato disposto con l’allegato VI, rubrica R, punto 1, lettere a) e b) di detto regolamento n. 1408/71, deve essere interpretato nel senso che la pensione di un beneficiario, in un contesto come quello oggetto del procedimento principale, deve essere considerata come dovuta a far data dall’inizio del periodo per il quale tale pensione è stata effettivamente versata a detto interessato, indipendentemente dalla data in cui il diritto a tale pensione sia stato formalmente accertato e anche, eventualmente, nell’ipotesi in cui esso inizi a decorrere precedentemente alla data della decisione con cui la stessa pensione è stata concessa.
Gli articoli 27 e 84 bis del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, in combinato disposto con l’allegato VI, rubrica R, punto 1, lettere a) e b) di detto regolamento, devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro che non consente al beneficiario di una pensione, concessa da tale Stato membro con efficacia retroattiva di un anno, di affiliarsi a un’assicurazione malattia obbligatoria con la medesima efficacia retroattiva e che si risolve nel privare tale beneficiario di qualsivoglia tutela previdenziale, senza che si tenga conto di tutte le circostanze rilevanti, segnatamente quelle relative alla sua situazione personale.
(1) GU C 15 del 18.1.2014.
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