23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/12
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari — Italia) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena
(Causa C-551/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/98/CE - Articolo 15 - Gestione dei rifiuti - Possibilità per il produttore di rifiuti di provvedere personalmente al loro trattamento - Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in vigore - Scadenza del termine di trasposizione - Effetto diretto))
(2015/C 065/17)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Cagliari
Parti
Ricorrente: Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)
Convenuto: Comune di Quartu S. Elena
Dispositivo
Il diritto dell’Unione e la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che trasponga una disposizione di tale direttiva, ma entri in vigore subordinatamente all’adozione di un atto interno successivo, qualora detta entrata in vigore intervenga dopo la scadenza del termine di trasposizione fissato dalla medesima direttiva.
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, in combinato disposto con gli articoli 4 e 13 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non preveda la possibilità, per un produttore di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, purché detta normativa sia conforme ai requisiti del principio di proporzionalità.
(1) GU C 377 del 21.12.2013.
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