23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/14
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl
(Causa C-568/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 92/50/CEE - Articoli 1, lettera c), e 37 - Direttiva 2004/18/CE - Articoli 1, paragrafo 8, primo comma, e 55 - Nozioni di «prestatore di servizi» e di «operatore economico» - Azienda ospedaliera universitaria pubblica - Ente dotato di personalità giuridica nonché di autonomia imprenditoriale e organizzativa - Attività prevalentemente non lucrativa - Finalità istituzionale di offrire prestazioni sanitarie - Possibilità di offrire servizi analoghi sul mercato - Ammissione a partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico))
(2015/C 065/19)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze
Convenuta: Data Medical Service srl
Dispositivo
1)
L’articolo 1, lettera c), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, osta a una normativa nazionale che escluda un’azienda ospedaliera pubblica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, a causa della sua natura di ente pubblico economico, se e nei limiti in cui tale azienda è autorizzata a operare sul mercato conformemente ai suoi obiettivi istituzionali e statutari.
2)
Le disposizioni della direttiva 92/50, e in particolare i principi generali di libera concorrenza, di non discriminazione e di proporzionalità soggiacenti a tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consenta a un’azienda ospedaliera pubblica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, partecipante a una gara d’appalto, di presentare un’offerta alla quale non è possibile fare concorrenza, grazie ai finanziamenti pubblici di cui essa beneficia. Tuttavia, nell’esaminare il carattere anormalmente basso di un’offerta sul fondamento dell’articolo 37 di tale direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione l’esistenza di un finanziamento pubblico di cui detta azienda beneficia, alla luce della facoltà di respingere tale offerta.
(1) GU C 52 del 22.2.2014.
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