15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Karoline Gruber/Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
(Causa C-570/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Costruzione di un centro commerciale - Efficacia vincolante di una decisione amministrativa di non effettuare una valutazione di impatto ambientale - Mancata partecipazione del pubblico))
(2015/C 198/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Karoline Gruber
Convenuti: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
Dispositivo
L’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale una decisione amministrativa che accerta che non è necessario effettuare una valutazione dell’impatto ambientale per un progetto ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini che non dispongono di un diritto di ricorso avverso detta decisione amministrativa, e ciò a condizione che tali vicini, facenti parte del «pubblico interessato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’«interesse sufficiente» o la «violazione di un diritto». Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nel procedimento dinanzi a esso pendente. In caso affermativo, esso deve negare l’efficacia vincolante, nei confronti di detti vicini, di una decisione amministrativa di non effettuare tale valutazione.
(1) GU C 24 del 25.1.2014.
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